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MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA

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Premessa

 

Il presente modello organizzativo e predisposto e redatto dalla ASD KARATE CLUB “AQUILA” TRIESTE, in ottemperanza al Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati, emanato da ASC con delibera 57 del 28/08/2023, in attuazione di quanto disposto dal D.Lgs. 39/2021 e dalla Delibera della Giunta Nazionale del CONI n. 255/2023.

 

Art. 1 – Finalità

 

  1. Il presente documento regolamenta e disciplina gli strumenti per la prevenzione e il contrasto di ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere o discriminazione per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale ovvero per le ragioni di cui al D.lgs. n. 198/2006 attuati in danno dei Tesserati, specie se minori d’età, nell’ambito dell’ASD KARATE CLUB “AQUILA” TRIESTE” (di seguito per brevità anche solo “Società”).

 

  1. Le norme e le previsioni contenute nel presente regolamento richiamano e sono conformi alle Linee Guida adottate dall’ente affiliante attualmente in vigore e costituiscono l’insieme delle regole di condotta a cui tutti gli appartenenti della società sono tenuti ad uniformarsi al fine di:

 

  1. promuovere il diritto di tutti i tesserati ad essere tutelati da ogni forma di abuso, violenza o discriminazione;

 

  1. promuovere una cultura e un ambiente inclusivi che assicurino la dignità e il rispetto dei diritti di tutti i Tesserati, specie se minori, e garantiscano l’uguaglianza e l’equità, nonché valorizzino le diversità;

 

  1. rendere consapevoli i Tesserati in ordine ai propri diritti, doveri, obblighi e responsabilità;

 

  1. individuare e attuare adeguate misure, procedure e politiche di Safeguarding, anche in conformità alle raccomandazioni del Safeguarding Officer istituito dall’ente affiliante volte a ridurre i rischi di condotte lesive dei diritti, specie nei confronti di Tesserati minori;

  2. provvedere alla gestione tempestiva, efficace e riservata delle segnalazioni di fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e tutela dei segnalanti;

 

  1. informare i Tesserati, anche minori, sulle misure e procedure di prevenzione e contrasto ai fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e, in particolar modo, sulle procedure per la segnalazione degli stessi;

 

  1. incentivare la partecipazione dei componenti del sodalizio alle iniziative organizzate dall’ente affiliante nell’ambito delle politiche di Safeguarding;

 

  1. garantire il coinvolgimento di tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione o titolo all’attività sportiva nell’attuazione delle misure, procedure e politiche di Safeguarding della Società.

 

Art. 2 – Ambito di applicazione

 

I soggetti tenuti al rispetto del presente documento sono:

a) tutti i tesserati della Società;

b) tutti coloro che intrattengono rapporti di lavoro o volontariato con la Società;

c) tutti coloro che, a qualsiasi titolo, intrattengono rapporti con la Società.

 

Art. 3 – Norme di condotta

 

È onere della società strutturarsi in modo tale da dare attuazione alle finalità indicate all’art. 1, uniformando i propri comportamenti alle norme di condotta di seguito indicate:

 

  1. assicurare un ambiente ispirato a principi di uguaglianza e di tutela della libertà, della dignità e dell’inviolabilità della persona:

    • predisponendo turni di allenamento e di partecipazione alle gare evitando discriminazioni tra gli atleti in base sesso, all’etnia, appartenenza culturale ecc.;

    • prevedendo, in presenza di minori appartenenti a categorie svantaggiate la loro equa suddivisione in squadre o gruppi di allenamento in modo da facilitare l’integrazione

 

  1. riservare ad ogni Tesserato attenzione, impegno e rispetto, senza distinzioni di età, etnia, condizione sociale, opinione politica, convinzione religiosa, genere, orientamento sessuale, disabilità    e altro:

    • imponendo regole di condotta ai tecnici volte ad assicurare a ciascun atleta di poter essere adeguatamente seguito nello svolgimento dell’attività sportiva;

    • prevedendo la presenza di un numero adeguato di tecnici in relazione alla composizione di ciascun gruppo di atleti;

    • imponendo a tecnici, atleti e dirigenti di utilizzare un linguaggio non discriminatorio

 

  1. far svolgere l’attività sportiva nel rispetto dello sviluppo fisico, sportivo ed emotivo dell’allievo, tenendo in considerazione anche interessi e bisogni dello stesso:

    • ascoltando i minori al fine di comprendere quali sono le loro ambizioni e i loro desideri in ambito sportivo;

    • programmando per ciascun atleta l’attività sportiva o la partecipazione ai vari campionati in modo da tener conto delle capacità individuali e delle aspirazioni di ciascuno;

 

  1. prestare la dovuta attenzione ad eventuali situazioni di disagio anche derivante da disturbi dell’alimentazione alimentare, percepiti o conosciute anche indirettamente, con particolare attenzione a circostanze che riguardino i minori:

    • affiancando ai tecnici delle figure professionali specializzate e/o prevedendo durante gli allenamenti la presenza di figure ulteriori rispetto al tecnico che possano monitorare il comportamento degli atleti;

    • prevedendo percorsi volti a favorire l’educazione alimentare;

    • individuando tra i dirigenti una figura di riferimento che, in relazione all’età degli atleti, possa dialogare con loro al fine di scorgere segni di malessere;

 

  1. segnalare, senza indugio, ogni circostanza di interesse agli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoria ovvero ai soggetti preposti alla vigilanza:

    • individuando il soggetto che deve provvedere alla segnalazione,

    • individuando quali le situazioni di interesse di natura sportiva o extra sportiva;

    • prevedendo la segnalazione ai genitori delle assenze da gare o allenamenti compiute dai minori;

 

  1. confrontarsi con il Responsabile delle Politiche di Safeguarding nominato dalla società ove si abbia il sospetto circa il compimento di condotte rilevanti ai sensi del presente documento;

 

  1. attuare idonee iniziative volte al contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione adottando i seguenti comportamenti:

    • sollecitare atleti, tecnici e dirigenti all’uso di un linguaggio appropriato e comunque evitare l’uso di espressioni discriminatorie; sessiste, o di matrice razzista;

 

  • richiedere ai tecnici e dirigenti di instaurare tra loro rapporti professionali evitando situazioni di imbarazzo;

 

  • prevedendo che i tecnici non possano entrare negli spogliatoi in presenza degli atleti;

  • gestendo l’attività, anche in occasione delle trasferte, individuando soluzioni logistiche volte ad evitare che i dirigenti e gli allenatori siano in camera con gli atleti;

  • stabilendo regole nell’accompagnare o prevelare gli atleti dalla loro residenza facendo in modo che vi sia sempre la presenza di almeno due dirigenti;

  • stabilendo, in presenza di atleti minori fuori sede a cui viene fornito l’alloggio, di limitare l’accesso ai tecnici o dirigenti se non per finalità di controllo da effettuare, in ogni caso, alla presenza di almeno due persone di cui dello stesso sesso rispetto agli atleti presenti all’interno dell’appartamento;

  • imponendo agli atleti regole di condotta da adottare negli spogliatoi volte a contrastare fenomeni di bullismo o cyberbullismo;

 

  1. prevenire, durante gli allenamenti e in gara, tutti i comportamenti e le condotte sopra descritti con azioni di sensibilizzazione e controllo quali:

    • prevedendo l’organizzazione di riunioni periodiche che coinvolgano i genitori, i tecnici e i dirigenti nel cui ambito illustrare le politiche di salvaguardia dei minori e le azioni che si intendono intraprendere e in cui discutere delle criticità emerse nel corso della stagione sportiva

 

  1. spiegare in modo chiaro a coloro che assistono allo svolgimento di allenamenti, gare o manifestazioni sportive, di astenersi da apprezzamenti, commenti e valutazioni che non siano strettamente inerenti alla prestazione sportiva in quanto potrebbero essere lesivi della dignità, del decoro e della sensibilità della persona attraverso:

    • la previsione dell’irrogazione di provvedimenti sanzionatori a carico di coloro che durante le gare tengano un comportamento non adeguato;

 

  1. favorire la rappresentanza paritaria di genere, nel rispetto della normativa applicabile;

 

  1. rendere consapevoli i tesserati in ordine ai propri diritti, doveri, obblighi e responsabilità adottando le seguenti misure:

    • Affissione presso la sede dell’Affiliata del modello organizzativo e del Codice di condotta adottato e degli eventuali aggiornamenti, integrazioni o modifiche e/o pubblicazione dello stesso sulla homepage del sito della società;

    • Affissione presso la sede della società e/o pubblicazione sulla homepage del sito della società del nominativo del Safeguarding nominato dal sodalizio con indicazione del recapito telefonico e/o indirizzo e-mail per poterlo contattare;

 

  • Comunicazione, al momento del tesseramento, agli atleti o ai loro genitori, se minorenni, del modello organizzativo e codice di condotta adottato dalla società, nonché comunicazione del nominativo del Safeguarding nominato dalla società;

 

  • Comunicazione ai tesserati e ai loro genitori, se minorenni, circa le procedure da seguire per la segnalazione di comportamenti lesivi al Safeguarding office nominato dall’ente affiliante;

 

  • Informazione ai tesserati e ai loro genitori, se minorenni, circa le misure adottate dalla società per la prevenzione e il contrasto a comportamenti lesivi

    • attraverso la predisposizione di una e-mail dedicata per eventuali segnalazioni al Responsabile Safeguarding nominato dalla società;

 

Art. 4 – Tutela dei minori - Obblighi

 

1. Tutti coloro che in ambito societario – a prescindere dalla forma del rapporto instaurato – svolgano funzioni che comportano contatti diretti e regolari con minori devono fornire copia del certificato del casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente.

 

Art. 5 – Responsabile delle politiche di salvaguardia nominato dalla società

 

  1. Allo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui Tesserati nonché per garantire la protezione dell’integrità fisica e morale degli sportivi, anche ai sensi dell’art. 33, comma 6, del D.lgs. n. 36/2021, la Società nomina un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni e lo comunica all’ente affiliante all’atto di affiliazione.

 

  1. Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni dovrà essere prescelto tra i tesserati di comprovata moralità e competenza in possesso dei seguenti requisiti:

 

  1. essere regolarmente tesserato all’ente affiliante;

 

  1. non aver riportato condanne penali anche non passate in giudicato per i seguenti reati: art 600-bis (prostituzione minorile); 600-ter (pornografia minorile), 600-quater (detenzione o accesso a materiale pornografico), 600- quater.1 (Pornografia virtuale), 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), 604-bis (propaganda e istigazione a delinquere per motivi discriminazione etnica e religiosa), 604-ter, (circostanze aggravanti) 609-bis (violenza sessuale) , 609-ter (circostanze aggravanti), 609-quater (atti sessuali con minorenne), 609-quinquies (corruzione di minorenne), 609-octies (violenza sessuale di gruppo), 609- undecies (adescamento di minorenni).

  2. non aver riportato nell’ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte delle FSN, delle DSA, degli EPS e del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;

 

  1. aver seguito i corsi di aggiornamento previsti dall’ente affiliante e/o essere in possesso dei titoli abilitativi eventualmente previsti dai regolamenti dell’ente affiliante.

 

  1. La nomina del Responsabile è adeguatamente resa pubblica mediante immediata affissione presso la sede e/o pubblicazione sulla rispettiva homepage del sito internet della società e inserita nel sistema gestionale dell’ente affiliante, secondo le procedure previste dalla regolamentazione dell’ente affiliante.

 

  1. Il Responsabile dura in carica un anno e può essere riconfermato.

 

  1. In caso di cessazione del ruolo di Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, per dimissioni o per altro motivo, il sodalizio provvede entro 30 giorni alla nomina di un nuovo Responsabile inserendola nel sistema gestionale dell’ente affiliante, secondo le procedure previste dalla regolamentazione dell’ente affiliante.

 

  1. La nomina di Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni può essere revocata ancora prima della scadenza del termine per gravi irregolarità di gestione o di funzionamento, ovvero per il venir meno dei requisiti necessari alla sua nomina, con provvedimento motivato dell’organo preposto del sodalizio. Della revoca e delle motivazioni è data tempestiva notizia al Safeguarding Officer dell’ente affiliante. Il sodalizio provvede alla sostituzione con le modalità di cui al precedente comma.

 

  1. Il Responsabile è tenuto a:

 

  1. promuovere la corretta applicazione del Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui Tesserati della dell’ente affiliante nell’ambito della società, nonché l’osservanza e l’aggiornamento dei Modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e dei Codici di condotta adottati dagli stessi;

 

  1. adottare le opportune iniziative, anche con carattere d’urgenza, per prevenire e contrastare nell’ambito del proprio sodalizio ogni forma di abuso, violenza e discriminazione nonché ogni iniziativa di sensibilizzazione che ritiene utile e opportuna;

 

  1. segnalare al Safeguarding Officer dell’ente affiliante eventuali condotte rilevanti e fornire allo stesso    ogni informazione o documentazione richiesta;

 

  1. rispettare gli obblighi di riservatezza imposti dai Regolamenti dell’ente affiliante;

 

  1. formulare all’organo preposto le proposte di aggiornamento dei Modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e dei Codici di condotta, tenendo conto delle caratteristiche del sodalizio;

 

  1. valutare annualmente l’adeguatezza dei modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e dei codici di condotta nell’ambito del proprio sodalizio, eventualmente sviluppando e attuando sulla base di tale valutazione un piano d’azione al fine risolvere le criticità riscontrate;

 

  1. partecipare all’attività obbligatoria formativa organizzata dall’ente affiliante.

 

Art. 6 – Dovere di segnalazione

 

  1. Chiunque venga a conoscenza di comportamenti rilevanti come individuati dal Regolamento e dalle linee guida predisposte dall’ente affiliante e nel presente documento integralmente richiamate, è tenuto a darne immediata comunicazione al Safeguarding Officer dell’ente affiliante, anche per il tramite del Safeguarding Officer nominato dalla Società utilizzando l’apposito modulo si segnalazione allegato al presente documento sotto la voce allegato 1.

  2. Chiunque sospetta comportamenti rilevanti ai sensi del presente Regolamento può confrontarsi con il Responsabile delle politiche di salvaguardia nominato dalla società o direttamente con il Safeguarding Office dell’ente affiliante.

 

Art. 7 – Diffusione ed attuazione

 

  1. Il presente documento è pubblicato sul sito internet del sodalizio, se nella sua disponibilità, e/o affisso presso la sede dello stesso ed è portato a conoscenza di tutti i collaboratori, qualunque sia il motivo della collaborazione, al momento in cui si instaura il rapporto con la Società.

 

Art. 8 – Sanzioni

Pur restando impregiudicata l’applicazione delle sanzioni previste dai Regolamenti dell’ente affiliante, a carico di tutti coloro che sono assoggettati, ai sensi delle previsioni di cui all’art. 2, tra le categorie tenute all’osservanza delle disposizioni contenute nel presente documento e che pongano in essere comportamenti contrari a quanto ivi indicato, possono essere irrogate sanzioni da modulare in base alla gravità del comportamento tenuto come ad esempio:

  • richiamo,

  • multa,

  • squalifica dallo svolgimento dell’attività sportiva per un determinato periodo, qualora previsto dal rapporto contrattuale instaurato con il tesserato ovvero dalle norme regolamentari della società.

 

Art. 9 – Norme finali

  

  1. Il presente documento è aggiornato dall’organo direttivo della Società con cadenza almeno quadriennale e ogni qual volta necessario al fine di recepire le eventuali ulteriori disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI, eventuali modifiche e integrazioni dei Principi Fondamentali approvati dall’Osservatorio Permanente del CONI per le politiche di Safeguarding ovvero le sue raccomandazioni nonché eventuali modifiche e integrazioni delle disposizioni dell’ente affiliante (integrazioni delle Linee Guida di ASC ovvero alle raccomandazioni della Commissione Safeguarding di ASC).

 

  1. Eventuali proposte di modifiche al presente documento dovranno essere sottoposte ed approvate dall’organo preposto della Società.

 

  1. Per quanto non esplicitamente previsto si rimanda a quanto prescritto dallo Statuto dell’ente affiliante, nonché nel Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui Tesserati e nel Codice di Condotta.

 

  1.  Il presente Regolamento, approvato dall’organo direttivo sociale, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

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CODICE DI CONDOTTA

per la tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione

 

Premessa

La ASD KARATE CLUB “AQUILA” TRIESTE, quale affiliata ASC, emana il presente Codice di Condotta in conformità ai contenuti minimi previsti dal Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati, emanato da ASC con delibera 57 del 28/08/2023, nonché in attuazione di quanto disposto dal D.Lgs. 39/2021 e dalla Delibera della Giunta Nazionale del CONI n. 255/2023. Il presente Codice di Condotta è volto al rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza e contiene obblighi, divieti, standard di condotta e buone pratiche finalizzate alla tutela dei minori ed alla prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione

 

Art. 1 - Principi

1. ASD KARATE CLUB “AQUILA” TRIESTE (di seguito per brevità anche solo “SOCIETÀ”) riconosce e garantisce il diritto di tutti i Tesserati a essere trattati con rispetto e dignità.

2. La SOCIETÀ riconosce e garantisce la tutela di tutti i Tesserati contro ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, prevista dal Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198.

3. La SOCIETÀ riconosce e garantisce la piena tutela del diritto alla salute e al benessere psico-fisico dei Tesserati, con particolare riguardo per i minori, quale valore preminente e assolutamente prevalente anche rispetto al risultato sportivo.

4. Nel riconoscimento dei diritti e delle tutele invocate, la SOCIETÀ riconosce parità di trattamento dei Tesserati indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva.

 

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Il presente codice si applica a tutti i Tesserati della SOCIETÀ nonché ai lavoratori, collaboratori e volontari e in generale gli operatori sportivi che, nel contesto del sodalizio a qualsiasi titolo e in qualsiasi ruolo, sono a contatto con gli Atleti o che in ogni caso sono coinvolti nell’attività sportiva.

 

Art. 3 - Finalità

1. Obiettivo della SOCIETÀ, nel rispetto dei generali principi di lealtà, probità e correttezza, è quello di tutelare i minori, prevenire le molestie, la violenza di genere e ogni altra forma di discriminazione, attraverso strumenti, attuati in ossequio alle disposizioni del presente codice, anche in base al modello organizzativo e di controllo, finalizzati:

a. all’educazione alla formazione e allo svolgimento di una pratica sportiva sana;

b. alla piena consapevolezza di tutti i Tesserati in ordine a propri diritti, doveri, obblighi, responsabilità e tutele;

c. alla creazione di un ambiente sano, sicuro e inclusivo che garantisca la dignità, l’uguaglianza, l’equità e il rispetto dei diritti dei Tesserati in particolare se minori;

d. alla valorizzazione delle diversità;

e. alla promozione del pieno sviluppo della persona-atleta, in particolare se minore;

f. alla promozione, da parte di Dirigenti e Tecnici, del benessere dell’Atleta;

g. alla effettiva partecipazione di tutti i Tesserati all’attività sportiva secondo le rispettive aspirazioni, potenzialità, capacità e specificità;

h. alla prevenzione e al contrasto di ogni forma di abuso, violenza e discriminazione;

i. alla rimozione degli ostacoli che impediscano:

1) la promozione del benessere dell’Atleta, in particolare se minore, e dello sviluppo psico-fisico dello stesso secondo le relative aspirazioni, potenzialità, capacità e specificità;

2) la partecipazione dell’Atleta alle attività, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva.

 

Art 4 - Diritti, doveri e obblighi a carico di tutti i Tesserati

1. A tutti Tesserati sono riconosciuti i diritti fondamentali:

a. a un trattamento dignitoso e rispettoso in ogni rapporto, contesto, situazione, attività ed evento nell’ambito del sodalizio sportivo e in genere dell’attività dell’ente affiliante;

b. alla tutela da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva;

c. alla garanzia che la salute e il benessere psico-fisico siano prevalenti rispetto a ogni risultato sportivo.

2. Coloro che prendono parte, a qualsiasi titolo e in qualsiasi funzione e/o ruolo, all’attività sportiva, in forma diretta o indiretta, sono tenuti a rispettare tutte le diposizioni e le prescrizioni a tutela degli indicati diritti dei Tesserati

3. Tutti i Tesserati sono tenuti a:

a. comportarsi secondo lealtà, probità e correttezza nello svolgimento di ogni attività connessa o collegata all’ambito sportivo e tenere una condotta improntata al rispetto nei confronti degli altri Tesserati;

b. astenersi dall’utilizzo di un linguaggio, anche corporeo, inappropriato o allusivo, anche in situazioni ludiche, per gioco o per scherzo;

c. garantire la sicurezza e la salute degli altri Tesserati, impegnandosi a creare e a mantenere un ambiente sano, sicuro e inclusivo;

d. impegnarsi nell’educazione e nella formazione della pratica sportiva sana, supportando gli altri Tesserati nei percorsi educativi e formativi;

e. impegnarsi a creare, mantenere e promuovere un equilibrio sano tra ambito personale e sportivo, valorizzando anche i profili ludici, relazionali e sociali dell’attività sportiva;

f. instaurare un rapporto equilibrato con coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli Atleti ovvero loro delegati;

g. prevenire e disincentivare dispute, contrasti e dissidi anche mediante l’utilizzo di una comunicazione sana, efficace e costruttiva;

h. affrontare in modo proattivo comportamenti offensivi, manipolativi, minacciosi o aggressivi;

i. collaborare con gli altri Tesserati nella prevenzione, nel contrasto e nella repressione di abusi, violenze e discriminazioni (individuali o collettivi);

j. segnalare senza indugio al Responsabile delle politiche di safeguarding della SOCIETÀ (art. 8) situazioni, anche potenziali, che espongano sé o altri a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

 

Art. 5 - Doveri e obblighi a carico dei Dirigenti Sportivi e degli Insegnanti Tecnici

1. Tutti i Dirigenti sportivi e gli Inseganti Tecnici sono tenuti a:

a) agire per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione;

b) astenersi da qualsiasi abuso o uso improprio della propria posizione di fiducia, potere o influenza nei confronti dei Tesserati, specie se minori;

c) contribuire alla formazione e alla crescita armonica dei Tesserati, in particolare se minori;

d) evitare ogni contatto fisico non necessario con i Tesserati, in particolare se minori;

e) promuovere un rapporto tra tutti i Tesserati improntato al rispetto e alla collaborazione, prevenendo situazioni disfunzionali, che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore;

f) astenersi dal creare situazioni di intimità con il Tesserato minore;

g) porre in essere, in occasione delle trasferte, soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati, coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura ovvero loro delegati;

h) comunicare e condividere con il Tesserato minore gli obiettivi educativi e formativi, illustrando le modalità con cui si intendono perseguire tali obiettivi e coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura ovvero loro delegati;

i) astenersi da comunicazioni e contatti di natura intima con il Tesserato minore, anche mediante social network e canali di comunicazione distanza o di messaggistica rapida;

j) interrompere senza indugio ogni contatto con il Tesserato minore qualora si riscontrino situazioni di ansia, timore o disagio derivanti dalla propria condotta, attivando il Responsabile delle politiche di safeguarding della SOCIETÀ (art.8);

k) impiegare le necessarie competenze professionali nell’eventuale programmazione e/o gestione di regimi alimentari in ambito sportivo, ferma restando la possibilità per ogni Atleta di provvedervi autonomamente;

l) segnalare tempestivamente eventuali indicatori di disturbi alimentari degli Atleti loro affidati;

m) dichiarare all’organo direttivo della SOCIETÀ la sussistenza o la sopravvenienza di cause di incompatibilità e/o di conflitti di interesse;

n) sostenere i valori del sport, altresì educando al ripudio di sostanze o metodi vietati per alterare le prestazioni sportive dei Tesserati;

o) conoscere, informarsi e aggiornarsi con continuità sulle politiche di safeguarding, sulle misure di prevenzione e contrasto agli abusi, violenze e discriminazioni, nonché sulle più moderne metodologie di formazione e comunicazione in ambito sportivo;

p) astenersi dall’utilizzo, dalla riproduzione e dalla diffusione di immagini o video dei Tesserati minori, se non per finalità educative e formative, acquisendo in ogni caso le necessarie autorizzazioni da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dai soggetti cui è affidata la loro cura ovvero da loro delegati;

q) segnalare senza indugio al Responsabile dell’Affiliata delle politiche di safeguarding (art.8) situazioni, anche potenziali, che espongano i Tesserati a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

 

Art. 6 - Diritti, doveri e obblighi degli Atleti

1. Tutti gli Atleti sono tenuti a:

a. rispettare il principio di solidarietà tra Atleti, favorendo assistenza e sostegno reciproco;

b. comunicare le proprie aspirazioni ai Dirigenti Sportivi e ai Tecnici e valutare in spirito di collaborazione le proposte circa gli obiettivi educativi e formativi e le modalità di raggiungimento di tali obiettivi, anche con il supporto di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dei soggetti cui è affidata la loro cura, eventualmente confrontandosi con gli altri Atleti;

c. comunicare ai Dirigenti Sportivi ed ai Tecnici situazioni di ansia, timore o disagio che riguardino sé o altri;

d. prevenire, evitare e segnalare situazioni disfunzionali che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore negli altri Atleti;

e. rispettare e tutelare la dignità, la salute e il benessere degli altri Atleti e, più in generale, di tutti i soggetti coinvolti nelle attività sportive;

f. rispettare la funzione educativa e formativa dei Dirigenti Sportivi e dei Tecnici;

g. mantenere rapporti improntati al rispetto con gli altri Atleti e con ogni soggetto comunque coinvolto nelle attività sportive;

h. riferire qualsiasi infortunio o incidente agli esercenti la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli Atleti ovvero ai loro delegati;

i. evitare contatti e situazioni di intimità con Dirigenti Sportivi e Tecnici, anche in occasione di trasferte, segnalando eventuali comportamenti inopportuni;

j. astenersi dal diffondere materiale fotografico e video di natura privata o intima proprio o altrui, anche ricevuto da terzi, segnalando comportamenti difformi a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la loro cura ovvero ai loro delegati, nonché al Responsabile delle politiche di safeguarding della SOCIETÀ (art.8);

k. segnalare senza indugio al Responsabile delle politiche di safeguarding della SOCIETÀ (art.8) situazioni, anche potenziali, che espongano sé o altri a pericolo o pregiudizio.

 

Art. 7 - Fattispecie

1. Per la salvaguardia e la tutela dei Tesserati, costituiscono condotte rilevanti ai fini della presente normativa relativa alle politiche di safeguarding le seguenti fattispecie:

a) l’abuso psicologico: qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l’isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del Tesserato, anche se perpetrato attraverso l’utilizzo di strumenti digitali;

b) l’abuso fisico: qualunque condotta consumata o tentata – tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti –, che sia potenzialmente in grado di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, delle lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore tanto da compromettergli una sana e serena crescita. Tali atti possono anche consistere nell’indurre un Tesserato a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un’attività fisica inappropriata, come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all’età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi Atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti, nonché nell’uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest’ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping;

c) la molestia sessuale: qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti uno stato di sofferenza fisica e/o psicologica, anche solo generando grave disappunto, fastidio, disturbo, disgusto. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell’assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;

d) l’abuso sessuale: qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, con o senza contatto, considerata non desiderata, o il cui consenso è estorto, costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un Tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate o nell’osservare, anche di nascosto, il Tesserato in condizioni e contesti intimi e/o non appropriati;

e) la negligenza: il mancato intervento di un esponente dell’ente affiliante (Dirigente, Tecnico o qualsiasi soggetto tesserato), anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, che, presa conoscenza di uno degli eventi o comportamento o condotta o atto di cui al presente documento, omette di intervenire con ciò causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del Tesserato;

f) l’incuria: la mancata soddisfazione delle necessità fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;

g) l’abuso di matrice religiosa: l’impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume;

h) il bullismo, il cyberbullismo: qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più Tesserati, con lo scopo di esercitare nei suoi /loro confronti un potere o un dominio. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti a intimidire o turbare un soggetto Tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l’aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima);

i) i comportamenti discriminatori: qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status social-economico, prestazioni sportive, capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età, orientamento sessuale.

 

Art. 8 - Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni

1. Allo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui Tesserati nonché per garantire la protezione dell’integrità fisica e morale degli sportivi, l’organo direttivo della SOCIETÀ nomina, entro il 1° luglio 2024, un responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, il c.d. Responsabile per le politiche di safeguarding della SOCIETÀ, anche ai sensi dell’art. 33, comma 6, del d.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, giusta delibera della Giunta Nazionale del CONI del 25 luglio 2023, n. 255.

2. La nomina del Responsabile per le politiche di safeguarding della SOCIETÀ cui al comma 1 è senza indugio: pubblicata sulla homepage del sito internet e/o sui social network facenti capo al sodalizio; affissa presso la sua sede e/o l’impianto sportivo in uso; comunicata al Safeguarding Office dell’ente affiliante.

 

Art. 9 - Selezione degli operatori sportivi

1. Nella selezione dei candidati per le funzioni di operatori sportivi – tra cui Insegnanti Tecnici, Accompagnatori, Preparatori atletici, Massaggiatori, Medici sociali – al fine di garantire che siano idonei a operare nell’ambito delle attività giovanili e in diretto contatto con i Tesserati minori, l’organo direttivo della SOCIETÀ procederà:

2. a un colloquio preliminare con il candidato in merito alle tematiche di safeguarding, alla presenza anche del Responsabile per le politiche di safeguarding del sodalizio;

3. alla verifica presso gli uffici dell’ente affiliante della sussistenza di precedenti disciplinari, a carico del candidato, nelle ipotesi previste dal presente codice e dalla normativa in materia di politiche di safeguarding;

4. all’acquisizione obbligatoria delle idonee certificazioni rilasciate da parte delle autorità competenti relative ai precedenti penali del candidato.

 

Art. 10 - Verifiche periodiche

1. Almeno una volta per ogni anno sociale successivo a quello in cui è sorto il rapporto con l’operatore sportivo, la SOCIETÀ è tenuta ad acquisire, in forma di autodichiarazione, l’aggiornamento sullo stato dei carichi pendenti penali e disciplinari.

2. Le dichiarazioni false rese alla SOCIETÀ verranno valutate, a ogni effetto, alla stregua della fattispecie di cui il soggetto sia reso responsabile.

 

Art. 11 - Conservazione documenti

1. La documentazione e le informazioni acquisite nell’ambito delle attività previste egli articoli precedenti, sono accessibili esclusivamente al rappresentante legale del sodalizio, al personale dello stesso all’uopo delegato e al Responsabile per le politiche di safeguarding.

2. Il supporto (cartaceo, digitale) contenente il materiale di cui al primo comma, rimane opportunamente custodito presso la sede della SOCIETÀ, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 12 - Informazione

1. La SOCIETÀ si impegna a diffondere l’adozione del presente codice nonché dei protocolli adottati attraverso i modelli organizzativi di controllo dell’attività sportiva mediante:

- pubblicazione sul proprio sito istituzionale, mediante accesso dalla homepage, del presente codice, dei modelli organizzativi di controllo dell’attività sportiva e delle eventuali modifiche;

- pubblicazione e diffusione nei propri profili sui social network, del presente codice, dei modelli organizzativi di controllo dell’attività sportiva e delle eventuali modifiche;

- consegna cartacea al momento dell’atto di sottoscrizione del tesseramento, a qualsiasi titolo e in qualsiasi qualità, del testo del presente codice e dello schema dei modelli organizzativi di controllo dell’attività sportiva nonché all’atto di stipula di qualsiasi rapporto con gli operatori sportivi: la sottoscrizione varrà come accettazione e come quietanza della ricezione della documentazione ricevuta;

- consegna cartacea a tutti i Tesserati e a tutti gli operatori sportivi dei suddetti documenti in caso di modifiche apportate agli stessi in costanza di rapporto, con contestuale sottoscrizione che varrà come accettazione e come quietanza della ricezione della documentazione ricevuta.

 

Art. 13 - Formazione e aggiornamento

1. Annualmente, tutti i soggetti coinvolti nelle attività sportive e relative ai Tesserati minori, della SOCIETÀ dovranno frequentare corsi formazione e aggiornamento organizzati all’uopo e di cui la SOCIETÀ dovrà dare adeguata informazione.

2. I corsi potranno essere organizzati dalla SOCIETÀ, dall’ente affiliante a livello centrale, a livello periferico anche attraverso le Strutture Territoriali.

 

Art. 14 - Incompatibilità e conflitti di interesse

1. Eventuali confitti di interesse in materia, che non trovino un naturale e tempestivo componimento nel contesto della SOCIETÀ, saranno devoluti, per ogni opportuno provvedimento, al Responsabile per le politiche di safeguarding istituito presso l’ente affiliante.

 

Art. 15 - Procedure e sanzioni

1. I soggetti che pongano in essere i comportamenti riconducibili alle condotte rilevanti di cui all’art. 7 del presente codice saranno sottoposti al procedimento sanzionatorio nell’ambito del medesimo sodalizio, ai sensi delle norme dello statuto della SOCIETÀ.

2. Ove la prosecuzione dell’attività nel contesto della SOCIETÀ possa arrecare pregiudizio ai Tesserati, potrà disporsi la sospensione cautelare dalle attività sportive in attesa della definizione del procedimento endosocietario/endoassociativo.

3. Dell’avvio del procedimento di cui al comma 1 nonché dell’esito dello stesso dovrà essere data tempestiva notizia al Responsabile per le politiche di safeguarding del sodalizio e al Responsabile per le politiche di safeguarding istituito presso l’ente affiliante.

4. I componenti degli organi della SOCIETÀ coinvolti nell’espletamento delle procedure di cui al presente articolo assumono l’onere di riservatezza.

5. Restano salve le azioni e i provvedimenti del Responsabile per le politiche di safeguarding istituito presso l’ente affiliante, della Procura e degli Organi di Giustizia dell’ente affiliante.

 

Art. 16 - Entrata in vigore, modifiche e rinvio

1. Il presente Codice, approvato dall’organo direttivo della SOCIETÀ, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione e viene trasmesso al Responsabile per le politiche di safeguarding istituito presso l’ente affiliante, per l’attività di vigilanza che gli è propria.

2. Le modifiche al presente codice, anche se apportate su indicazione dell’ente affiliante, devono essere adottate a norma del primo comma del presente articolo.

3. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia a tutte le disposizioni vigenti in materia.

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Il consiglio direttivo dell'ASD Karate club "Aquila" Trieste ha nominato come Responsabile Safeguarding l'avv. Mario Conestabo

email: avv.marioconestabo@libero.it

ASD KARATE "AQUILA" TRIESTE  -  cod. fisc. 90153420329  - cell. +39 348 42 35 100

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